LEGGE REGIONALE 13 aprile 2023, n. 3
NORME PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEL TERZO SETTORE, DELL’AMMINISTRAZIONE CONDIVISA E DELLA CITTADINANZA ATTIVA
Bollettino Ufficiale n. 101 del 13 aprile 2023
INDICE
TITOLO II – Rappresentanza e partecipazione degli Enti del Terzo settore
Art. 7 – Organismi di rappresentanza territoriale
Art. 8 – Centri di servizio per il volontariato
Art. 9 – Reti associative
Art. 10 – Consiglio regionale del Terzo settore
TITOLO II
Rappresentanza e partecipazione degli Enti del Terzo settore
Art. 7
Organismi di rappresentanza territoriale
1. La Regione riconosce, con proprio atto, l’associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. 117/2017, quale soggetto di rappresentanza unitaria, considerando sia le adesioni dirette che indirette.
2. La regione Emilia-Romagna, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore, di cui all’articolo 10, riconosce e promuove gli organismi di rappresentanza unitaria a rilevanza provinciale liberamente costituiti da Enti del Terzo settore iscritti nelle rispettive sezioni del Registro unico nazionale del terzo settore.
3. A tal fine la Giunta regionale, con proprio atto, emette apposito avviso pubblico a cui possono candidarsi gli organismi unitari in ragione delle diverse tipologie di Enti del Terzo settore maggiormente rappresentativi a livello provinciale.
4. Si considerano organismi unitari maggiormente rappresentativi gli enti iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, a cui aderiscano in modo diretto o indiretto il maggior numero di soggetti del terzo settore con sede nel territorio provinciale di riferimento.
5. Gli organismi unitari svolgono i seguenti compiti:
a) raccolgono e rappresentano le istanze degli Enti del Terzo settore presenti nel territorio di riferimento, anche attraverso la designazione di propri rappresentanti nei tavoli di confronto e/o programmazione di livello provinciale e regionale;
b) promuovono la collaborazione tra Enti del Terzo settore, anche ai fini della costruzione di partnership progettuali, anche in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato per la progettazione dei bandi per l’erogazione delle risorse di cui agli articoli 72 e 73 del d.lgs. 117/2017;
c) promuovono pratiche di amministrazione condivisa sul territorio di competenza;
d) promuovono e monitorano la partecipazione degli Enti del Terzo settore ai processi di programmazione di ambito distrettuale;
e) collaborano con i Centri di servizio per il volontariato nell’individuazione dei fabbisogni di supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio e, assieme ad essi, promuovono la cultura del volontariato presso gli istituti scolastici attraverso azioni, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, visite didattiche, ricerche-azione, momenti di approfondimento seminariale;
f) collaborano con l’Osservatorio regionale del Terzo settore nella raccolta e analisi di informazioni e dati, con particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità di intervento.
6. La regione Emilia-Romagna, sentito il Consiglio regionale del Terzo settore, promuove e sostiene i processi di costituzione degli organismi associativi unitari qualora non esistenti.
Art. 8
Centri di servizio per il volontariato
1. La Regione riconosce il ruolo dei Centri di servizio per il volontariato (di seguito anche CSV) accreditati ai sensi dell’articolo 61 del d.lgs. 117/2017 nel territorio dell’Emilia-Romagna.
2. La Regione promuove i CSV nel loro fine di organizzare, gestire e erogare servizi di supporto tecnico, formativo ed informativo per promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli Enti del Terzo settore, senza distinzione tra enti associati ed enti non associati, e con particolare riguardo alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto e in coerenza con gli indirizzi strategici generali, definiti dall’Organismo nazionale di controllo (ONC) ai sensi dell’ articolo 64, comma 5, lettera d), del d.lgs. 117/2017.
3. Ferme restando le prerogative di cui all’ articolo 63 del d.lgs. 117/2017, la Regione riconosce e promuove lo svolgimento da parte dei CSV delle attività finalizzate a:
a) supportare la costruzione di partnership fra Enti del Terzo settore nonché il monitoraggio e l’assistenza tecnica alle progettazioni finanziate a valere su fondi regionali e nazionali;
b) promuovere la cultura della solidarietà e della cittadinanza attiva, in particolare fra ragazze e ragazzi, e il protagonismo giovanile nel terzo settore, anche grazie alla collaborazione con le istituzioni scolastiche e le agenzie formative;
c) attivare e sensibilizzare le risorse di volontariato presenti sul territorio, anche nei casi di situazioni straordinarie ed emergenziali, e svolgere funzioni di raccordo e facilitazione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in una logica di promozione del welfare di comunità;
d) erogare formazione e consulenza agli Enti del Terzo settore in ordine all’attuazione della riforma di cui al d.lgs. 117/2017, anche in collaborazione con le articolazioni regionali delle reti associative di cui all’ articolo 41 del d.lgs. 117/2017;
e) collaborare con gli organismi unitari, di cui all’articolo 7, nell’individuazione dei fabbisogni di supporto tecnico, formativo e informativo, per promuovere e rafforzare la presenza delle organizzazioni di volontariato e di promozione sociale del territorio, anche nello svolgimento di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d);
f) collaborare con l’Osservatorio regionale del Terzo settore nella raccolta e analisi di informazioni e dati, con particolare riferimento alle necessità del territorio e alle priorità di intervento.
Art. 9
Reti associative
1. La Regione riconosce il ruolo delle articolazioni regionali delle reti associative di cui all’ articolo 41 del d.lgs. 117/2017, in quanto soggetti idonei a svolgere in maniera efficace le funzioni di rappresentanza,
coordinamento e supporto ai propri associati, in relazione alle politiche e ai contesti regionali.
2. La Regione in particolare riconosce le articolazioni regionali delle reti associative nazionali in relazione alle seguenti funzioni:
a) coordinamento e sintesi per la raccolta di istanze, nonché rappresentanza di bisogni e proposte in relazione alle attività di interesse generale svolte dagli enti affiliati;
b) condivisione e diffusione di informazioni, strumenti, prassi sull’intero territorio regionale;
c) attuazione di azioni di sistema, nonché di progetti innovativi di rilevanza regionale;
d) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo, e di assistenza tecnica nei confronti della propria base associativa;
e) attività di consulenza tecnica e supporto agli Enti del Terzo settore, in ordine all’attuazione della riforma di cui al d.lgs. 117/2017, e ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 8, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera d), anche in collaborazione con i Centri di servizio per il volontariato.
3. Fatte salve le prerogative di cui all’ articolo 41 del d.lgs. 117/2017, le reti associative possono concludere con i CSV, di cui all’articolo 8, accordi e convenzioni per lo svolgimento delle attività di cui all’ articolo 63 del d.lgs. 117/2017.
Art. 10
Consiglio regionale del Terzo settore
1. Gli Enti del Terzo settore partecipano al confronto e alla concertazione con la Giunta tramite il Consiglio regionale del Terzo settore, di seguito denominato “Consiglio”.
2. Il Consiglio è presieduto e convocato dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.
3. Il Consiglio è composto:
a) dal Presidente o suo delegato;
b) da quattordici componenti designati, secondo procedure trasparenti e democratiche, dall’associazione degli Enti del Terzo settore più rappresentativa in Emilia-Romagna, individuata ai sensi dell’articolo 65, comma 3, lettera b) del d.lgs. 117/2017. I componenti sono scelti secondo modalità tali da garantire l’equa rappresentanza territoriale e delle diverse tipologie di Enti del Terzo settore;
c) da un rappresentante della Confederazione regionale dei Centri di servizio per il volontariato di cui all’articolo 8.
4. Sono invitati a partecipare alle sedute del Consiglio gli Assessori competenti in relazione ai temi e agli oggetti da trattare, ovvero i dirigenti o funzionari regionali da essi designati.
5. Partecipano altresì al Consiglio, in qualità di invitati permanenti:
a) un rappresentante di ANCI Emilia-Romagna;
b) un rappresentante dell’Associazione tra fondazioni di origine bancaria dell’Emilia-Romagna;
c) i membri dell’Ufficio di presidenza della Commissione assembleare competente.
6. Il Consiglio è costituito entro due mesi dall’insediamento dell’Assemblea legislativa e dura in carica fino all’insediamento della nuova Assemblea.
7. Per il funzionamento del Consiglio si applica il Capo I del Titolo III della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull’organizzazione regionale).
La partecipazione al Consiglio è gratuita, senza oneri per la Regione, e non dà diritto alla corresponsione di denominato.